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Salute e ambiente - le novità del Regolamento REACH (4)
Il regolamento REACH prevede l'obbligo della registrazione e valutazione di tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato e utilizzate nei cicli produttivi
Parte 4 di 5
Per giungere alla definizione dei punti salienti del REACH vediamone innanzitutto gli obiettivi:
-Mappatura di tutte le sostanze chimiche (in quanto tali o presenti in miscele, o in articoli) presenti sul Mercato Europeo attraverso una registrazione della singola sostanza;
-Conoscenza degli effetti delle sostanze sull’uomo e sull’ambiente attraverso studi chimico-fisici, tossicologici ed eco-tossicologici e condivisione di queste conoscenze;
-Correlazione tra sostanza, pericolosità e campo di impiego (concetto di Uso Identificato);
-Sostituzione delle sostanze più problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose. Si tratta di un principio già introdotto nel primo recepimento di Direttive Europee sulla sicurezza (art.3 DLgs 626/94);
-Armonizzazione e semplificazione della legislazione europea sui prodotti chimici su tutto il territorio della Unione Europea.
L’applicazione del REACH rende i soggetti a monte della catena di approvvigionamento di una sostanza chimica responsabili di raccogliere informazioni complete sulle proprietà delle sostanze trattate e di dimostrarne la sicurezza per l’utilizzatore e per l’ambiente valutando e gestendo l’eventuale rischio associato. Con il Regolamento REACH si pone l’industria di fronte alla responsabilità di produrre essa stessa le prove per definire sia le caratteristiche di una sostanza sia la possibile pericolosità per le persone e per l’ambiente.
Il regolamento REACH si applica in tutti i 27 Stati membri della Comunità Europea ivi compresi l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Per maggior chiarezza è opportuno precisare che alcuni Stati non compresi nello SEE ma “fisicamente” inserti nella UE o nelle immediate adiacenze, Svizzera, San Marino e alcuni paesi dell’Est Europa possono non applicare il Regolamento REACH.
L’Ente tecnico europeo deputato all’applicazione del REACH è l’Agenzia Chimica Europea (ECHA), con sede a Helsinki. L’Agenzia è stata costituita e funziona con il finanziamento della Commissione Europea, con gli introiti percepiti attraverso il sistema di tariffazione delle Autorizzazione all’uso delle Sostanze e con contributi degli Stati della Comunità Europea. L’ECHA ha anche il compito di gestire a livello centrale gli aspetti tecnico-scientifici del processo di Autorizzazione delle Sostanze nonché gli aspetti amministrativi correlati allo stesso processo. Ha inoltre il compito di fornire il supporto tecnico e amministrativo sia alle Autorità Competenti degli stati membri sia a chi richiede la Registrazione.
Ogni Stato dell’Unione Europea deve designare un’Autorità Competente (art 121 del REACH); nel nostro Paese, quale Autorità Competente, è stato designato il Ministero della Salute attraverso l’art. 5-bis della Legge n°46/2007. A sua volta il Ministero della Salute lavora di concerto con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie.
Ogni anno, relativamente all’anno trascorso, l’Autorità competente italiana dovrà trasmettere all’ECHA il numero di sanzioni erogate, il numero di controlli eseguiti e il piano dei controlli per l’anno in corso.
Il Sistema di Vigilanza, che prevede anche l’erogazioni di sanzioni, è effettuato dal Corpo Ispettivo Centrale del Ministero della Salute, dal Nucleo Operativo Ecologico (NOE), Nucleo Anti Sofisticazione (NAS), l’INAIL (avendo assorbito le funzioni dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro), l’Agenzia delle Dogane e le Autorità di controllo a livello regionale (AUSL per gli ambienti di lavoro e ARPA per gli aspetti ambientali).
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